13-1602. Danno penale; classificazione
A. Una persona commette un danno penale per:
1. Deturpare o danneggiare incautamente proprietà di un’altra persona; o
2. Incautamente manomettere la proprietà di un’altra persona in modo da comprometterne sostanzialmente la funzione o il valore; o
3. Danneggiando incautamente la proprietà di un’utilità.
4. Parcheggiare incautamente qualsiasi veicolo in modo tale da privare il bestiame dell’accesso all’unica acqua ragionevolmente disponibile.
5. Imprudentemente disegno o iscrizione di un messaggio, slogan, segno o simbolo che è fatto su qualsiasi edificio pubblico o privato, struttura o superficie, tranne il terreno, e che è fatto senza il permesso del proprietario.
6. Manomissione intenzionale della proprietà dell’utilità.
B. Il danno penale è punito come segue:
1. Il danno penale è un crimine di classe 4 se la persona danneggia incautamente la proprietà di un altro per un importo di diecimila dollari o più.
2. Il danno penale è un crimine di classe 4 se la persona danneggia incautamente la proprietà di un’utilità per un importo di cinquemila dollari o più o se la persona manomette intenzionalmente la proprietà dell’utilità e il danno causa un pericolo imminente per la sicurezza a qualsiasi persona.
3. Il danno penale è un crimine di classe 5 se la persona danneggia incautamente la proprietà di un altro per un importo di duemila dollari o più ma meno di diecimila dollari.
4. Il danno penale è un crimine di classe 6 se la persona danneggia incautamente la proprietà di un altro per un importo di mille dollari o più ma meno di duemila dollari.
5. Il danno penale è un reato di classe 1 se la persona danneggia incautamente la proprietà di un altro per un importo superiore a duecentocinquanta dollari ma inferiore a mille dollari.
6. In tutti gli altri casi il danno penale è un reato di classe 2.