Diritto nazionale al lavoro Fondazione Diritto al lavoro Stati: Florida

FLORIDA

Fla. Const. Articolo 1, § 6
§ 6. Diritto al lavoro

Il diritto delle persone al lavoro non può essere negato o abbreviato a causa di appartenenza o non appartenenza a qualsiasi sindacato o organizzazione del lavoro. Il diritto dei dipendenti, da e attraverso un’organizzazione del lavoro, di contrattare collettivamente non deve essere negato o abbreviato. I dipendenti pubblici non hanno diritto di sciopero. (Costituzione modificata da elezioni generali, 1944; Rivista da elezioni generali novembre 5, 1968)

TITOLO 31. LAVORO (Chs. 435-452)

CAPITOLO 447. ORGANIZZAZIONI SINDACALI

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

§ 447.01. Regolamentazione dei sindacati; politica statale.

(1) A causa delle attività dei sindacati che influenzano le condizioni economiche del paese e dello stato, entrando come fanno praticamente in ogni impresa e impresa industriale, è il senso del Legislatore che tali organizzazioni influenzano l’interesse pubblico e sono incaricate di un uso pubblico. La persona che lavora, sindacalista o non sindacalista, deve essere protetta. Il diritto al lavoro è il diritto di vivere.

(2) È qui ora dichiarata la politica dello Stato, nell’esercizio del suo potere di polizia costituzionale sovrano, di regolare le attività e gli affari dei sindacati, dei loro ufficiali, agenti, organizzatori e altri rappresentanti, nel modo e nella misura in seguito stabilita. (Emanata nel 1943, modificata con effetto il 1 ° luglio 1997.)

§ 447.02. Definizione.

I seguenti termini, se utilizzati in questo capitolo, hanno il significato loro attribuito in questa sezione:

(1)Il termine “organizzazione di lavoro” si intende qualsiasi organizzazione di lavoratori o locale o suddivisione, avendo all’interno della sua appartenenza residenti dello stato, con o senza personalità giuridica, organizzata con lo scopo di trattare con i datori di lavoro riguardo alle ore di occupazione, tasso di retribuzione, di condizioni di lavoro, o le rimostranze di qualsiasi genere in materia di occupazione e riconosciuto come unità di contrattazione da parte di uno o più datori di lavoro a fare affari in questo stato, tranne che un “dipendente organizzazione,”come definito nel s. 447.203(11), sono inclusi in questa definizione nel momento in cui si cerca di registrare ai sensi s. 447.305.

* * * * (Emanata nel 1943, modificata con effetto il 1 ° luglio 2002.)

§ 447.03. Diritto dei dipendenti di auto-organizzazione.

I dipendenti hanno il diritto di auto-organizzazione, di formare, aderire o assistere sindacati o organizzazioni sindacali o di astenersi da tale attività, di contrattare collettivamente attraverso rappresentanti di propria scelta e di impegnarsi in attività concertate, ai fini della contrattazione collettiva o di altro aiuto reciproco o protezione. (Emanata nel 1943, modificata nel 1974.)

§ 447.14. Pena.

Qualsiasi persona o organizzazione del lavoro che violerà una qualsiasi delle disposizioni di questa parte sarà colpevole di un reato di secondo grado, punibile come previsto in s. 775.082 o s. 775.083. (Emanata nel 1943, modificata nel 1991.)

§ 447.17 Rimedio civile; provvedimento ingiuntivo.

(1) Qualsiasi persona che potrebbe essere negato l’occupazione o discriminato nel suo lavoro sull’account di appartenenza o nonmembership in qualsiasi sindacato o organizzazione di lavoro ha il diritto di recuperare dal discriminante datore di lavoro, persona, ditta, società, sindacato, lavoro, organizzazione o associazione, agendo separatamente o in concerto, in i tribunali di questo stato, tali danni, come egli ha sostenuto, e i costi di soddisfare, ivi comprese le spese legali. Se tale datore di lavoro, altra persona, azienda, società, sindacato, organizzazione del lavoro o associazione ha agito volontariamente e con malizia o indifferenza sconsiderata nei confronti dei diritti degli altri, i danni punitivi possono essere valutati nei confronti di tale datore di lavoro, altra persona, azienda, società, sindacato, organizzazione del lavoro o associazione.

(2) Qualsiasi persona che subisca lesioni a seguito di qualsiasi violazione o minaccia di violazione delle disposizioni di questa sezione ha diritto a un provvedimento ingiuntivo contro tutti i trasgressori o le persone che minacciano la violazione.

(3) Il rimedio e la franchigia previsti dalla presente sezione non sono disponibili per i dipendenti pubblici come definiti nella parte II del presente capo. (Emanata nel 1974; modificata nel 1997.)

PARTE II. DIPENDENTI PUBBLICI

§ 447.301. Diritti dei dipendenti pubblici; organizzazione e rappresentanza.

(1) I dipendenti pubblici hanno il diritto di formare, aderire e partecipare o di astenersi dal formare, aderire o partecipare a qualsiasi organizzazione di dipendenti di propria scelta.

* * * * (Emanata nel 1974.)

§ 447.501. Pratiche di lavoro sleali.

(1) Ai datori di lavoro pubblici o ai loro agenti o rappresentanti è vietato:

(a) Interferire, limitare o costringere i dipendenti pubblici nell’esercizio dei diritti loro garantiti ai sensi della presente parte.

(b) Incoraggiare o scoraggiare l’appartenenza a qualsiasi organizzazione di dipendenti mediante discriminazione in materia di assunzione, possesso o altre condizioni di lavoro.

* * * *

(2) A un’organizzazione di dipendenti pubblici o a chiunque agisca per suo conto o ai suoi funzionari, rappresentanti, agenti o membri è vietato:

(a) Interferire, limitare o costringere i dipendenti pubblici nell’esercizio dei diritti loro garantiti ai sensi della presente parte . . . .

(b) Causare o tentare di indurre un datore di lavoro pubblico a discriminare un dipendente a causa dell’appartenenza o della non appartenenza del dipendente a un’organizzazione dipendente o tentare di indurre il datore di lavoro pubblico a violare una qualsiasi delle disposizioni di questa parte.

* * * * (Emanata nel 1974.)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Previous post Come configurare NTP per l’uso nel progetto Pool NTP su CentOS 7
Next post I migliori pneumatici per Jeep Grand Cherokee