Lawriter-ORC-2919.25 Violenza domestica.

2919.25 Violenza domestica.

(A) Nessuna persona deve consapevolmente causare o tentare di causare danni fisici a un familiare o membro della famiglia.

(B) Nessuna persona deve incautamente causare gravi danni fisici a un familiare o membro della famiglia.

(C) Nessuna persona, con la minaccia della forza, deve consapevolmente indurre un familiare o un membro della famiglia a credere che l’autore del reato causerà danni fisici imminenti alla famiglia o al membro della famiglia.

(D)

(1) Chiunque violi questa sezione è colpevole di violenza domestica, e la corte deve condannare l’autore del reato come previsto nelle divisioni (D)(2) a (6) di questa sezione.

(2) Salvo quanto diversamente previsto nelle divisioni (D)(3) a (5) di questa sezione, una violazione della divisione (C) di questa sezione è un reato di quarto grado, e una violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un reato di primo grado.

(3) Salvo quanto diversamente previsto nella divisione (D)(4) di questa sezione, se l’autore del reato in precedenza, si è dichiarata colpevole o è stato condannato per violenza domestica, una violazione di un esistente o ex ordinanza comunale o legge di questo o di qualsiasi altro stato o gli Stati Uniti, che è sostanzialmente simile alla violenza domestica, una violazione della sezione 2903.14, 2909.06, 2909.07, 2911.12, 2911.211, o 2919.22 del nuovo Codice, se la vittima della violazione era una famiglia o del nucleo familiare al momento della violazione, di una violazione di un esistente o ex ordinanza comunale o legge di questo o di qualsiasi altro stato o gli Stati Uniti, che è sostanzialmente simile a una qualsiasi di queste sezioni se la vittima della violazione era una famiglia o del nucleo familiare al momento della commissione della violazione, o qualsiasi reato di violenza se la vittima del reato è stata una famiglia o del nucleo familiare al momento della commissione del reato, una violazione di divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di quarto grado, e, se l’autore del reato sapeva che la vittima della violazione era incinta al momento della violazione, il giudice impone una pena detentiva obbligatoria per l’autore del reato ai sensi della divisione (D)(6) di questa sezione, e una violazione della divisione (C) di questa sezione è un reato di secondo grado.

(4) Se il colpevole ha già dichiarato colpevole o è stato condannato per due o più reati di violenza domestica o di due o più violazioni o reati del tipo descritto nella divisione (D)(3) di questa sezione che coinvolge una persona che era una famiglia o del nucleo familiare al tempo delle violazioni o reati, di una violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un reato di terzo grado, e, se l’autore del reato sapeva che la vittima della violazione era incinta al momento della violazione, la corte può imporre un obbligo di reclusione sull’autore del reato ai sensi della divisione (D)(6) di questa sezione, e una violazione della divisione (C) di questa sezione è un reato di primo grado.

(5) Salvo quanto diversamente previsto nella divisione (D)(3) o (4) di questa sezione, se il colpevole conosceva la vittima della violazione era incinta al momento della violazione, di una violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di quinto grado, e la corte deve imporre un obbligo di reclusione sull’autore del reato ai sensi della divisione (D), (6) della presente sezione, la violazione di divisione (C) di questa sezione è un reato di terzo grado.

(6) Se la divisione (D)(3), (4) o (5) di questa sezione richiede che la corte che le frasi dell’autore di un reato per la violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione per imporre un obbligo di reclusione sull’autore del reato ai sensi dell’questa divisione, il giudice deve imporre la prigione obbligatoria termine come segue:

(a) Se la violazione di divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di quarto o quinto grado, ad eccezione di quanto diversamente previsto nella divisione (D)(6)(b) o (c) di questa sezione, il giudice deve imporre un obbligo di reclusione per gli autori di almeno sei mesi.

(b) Se la violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di quinto grado e l’autore del reato, nel commettere la violazione, ha causato gravi danni fisici al nascituro della donna incinta o ha causato la cessazione della gravidanza della donna incinta, il tribunale imporrà al trasgressore una pena detentiva obbligatoria di dodici mesi.

(c) Se la violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di quarto grado e l’autore del reato, nel commettere la violazione, ha causato gravi danni fisici al nascituro della donna incinta o ha causato la cessazione della gravidanza della donna incinta, il tribunale imporrà una pena detentiva obbligatoria all’autore del reato di almeno dodici mesi.

(d) Se la violazione di divisione (A) o (B) di questa sezione è un reato di terzo grado, ad eccezione di quanto diversamente previsto nella divisione (D)(6)(e) di questa sezione, e nonostante la gamma di preciso carcere termini prescritti nella divisione (A)(3) della sezione 2929.14 del nuovo Codice per un reato di terzo grado, il giudice deve imporre un obbligo di reclusione il colpevole di un preciso termine di sei mesi o un carcere di termini prescritti nella divisione (A)(3)(b) della sezione 2929.14 del nuovo Codice per i reati di terzo grado.

(e) Se la violazione della divisione (A) o (B) di questa sezione è un crimine di terzo grado e l’autore del reato, nel commettere la violazione, ha causato gravi danni fisici al nascituro della donna incinta o ha causato l’interruzione della gravidanza della donna incinta, nonostante la gamma di pene detentive definite prescritte nella divisione (A)(3) della sezione 2929.14 del Codice riveduto per un crimine di terzo grado, il tribunale impone una pena detentiva obbligatoria per l’autore del reato di un periodo definito di un anno o di una delle pene detentive prescritte nella sezione (A)(3)(b) della sezione 2929.14 del Codice riveduto per i reati di terzo grado.

(E) Nonostante qualsiasi disposizione di legge contraria, nessun tribunale o unità di stato o governo locale addebiterà alcuna tassa, costo, deposito o denaro in relazione al deposito di accuse contro una persona che sostenga che la persona abbia violato questa sezione o un’ordinanza comunale sostanzialmente simile a questa sezione o in relazione al perseguimento di qualsiasi accusa così presentata.

(F) Utilizzato nella presente sezione e nelle sezioni 2919.251 e 2919.26 del Codice rivisto:

(1) “Famiglia o membro della famiglia”: uno dei seguenti elementi:

(a) uno dei seguenti residente o ha risieduto con l’autore del reato:

(i) il coniuge, una persona che vive come un coniuge o ex coniuge dell’autore del reato;

(ii) Un genitore, un genitore o di un figlio dell’autore del reato, o per un’altra persona legata da parentela o affinità, per l’autore del reato;

(iii) Un genitore o un figlio di un coniuge, la persona che vive come un coniuge o ex coniuge colpevole, o un’altra persona legata da parentela o affinità, di un coniuge, la persona che vive come un coniuge o ex coniuge colpevole.

(b) Il genitore naturale di qualsiasi bambino di cui l’autore del reato è l’altro genitore naturale o è il presunto altro genitore naturale.

(2) “Persona che vive come un coniuge” significa una persona che vive o ha vissuto con l’autore del reato nel diritto comune rapporto coniugale, che altrimenti è convivente con l’autore del reato, o che al contrario ha abitato con l’autore del reato nei cinque anni precedenti la data della presunta commissione dell’atto in questione.

(3) “Il nascituro di una donna incinta” ha lo stesso significato di “nascituro di tale altra persona”, come indicato nella sezione 2903.09 del Codice Rivisto, in quanto si riferisce alla donna incinta. La divisione (C) di tale sezione si applica per quanto riguarda l’uso del termine nella presente sezione, tranne che la seconda e la terza frase della divisione (C) (1) di tale sezione devono essere interpretate ai fini della presente sezione come se includessero un riferimento a questa sezione nell’elenco delle sezioni di codice rivedute che contengono.

(4) “La cessazione della gravidanza della donna incinta” ha lo stesso significato di “interruzione illegale della gravidanza di un’altra”, come stabilito nella sezione 2903.09 del Codice rivisto, in quanto si riferisce alla donna incinta. La divisione (C) di tale sezione si applica per quanto riguarda l’uso del termine nella presente sezione, tranne che la seconda e la terza frase della divisione (C) (1) di tale sezione devono essere interpretate ai fini della presente sezione come se includessero un riferimento a questa sezione nell’elenco delle sezioni di codice rivedute che contengono.

Modificato dalla 132a Assemblea generale Fascicolo n. TBD, SB 201, §1, eff. 3/22/2019.

Modificato dalla 128a Assemblea GeneraleFile n. 50, SB 58, §1, eff. 9/17/2010.

Modificato dalla 128a Assemblea GeneraleFile n. 21, HB 10, §1, eff. 6/17/2010.

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