Human Research Protection Program and Institutional Review Board

Definizione: L’inganno si verifica come risultato di investigatori che forniscono informazioni false o incomplete ai partecipanti allo scopo di fuorvianti soggetti di ricerca.

L’IRB accetta la necessità di alcuni tipi di studi per impiegare strategie che includono l’inganno. Tuttavia, l’impiego di tali strategie deve essere giustificato. In generale, l’inganno non è accettabile se, a giudizio dell’IRB, il partecipante potrebbe aver rifiutato di partecipare se fosse stato informato del vero scopo della ricerca.

Nel caso in cui uno studio includa l’uso dell’inganno, lo sperimentatore deve fornire:

• la Conferma che lo studio di progettazione soddisfa tutti i criteri di un esonero del consenso

• una Giustificazione per l’inganno

• Una descrizione del modo di inganno e di come il inganno avrà luogo

• Una spiegazione del perché l’inganno è necessario a questo protocollo

• Una descrizione del fatto che l’inganno risultati in nessun aumento del rischio di partecipanti

• Un’indicazione del fatto che l’inganno può colpire un soggetto la disponibilità a partecipare alla ricerca

• Una descrizione del post-studio di debriefing che include l’offerta del partecipante la possibilità di ritirare i propri dati dallo studio

• Se un’eccezione per il requisito per un debriefing è richiesto, lo studio deve essere rivisto dall’intero consiglio

• descrizione di eventuali precedenti l’uso dell’inganno in una simile ricerca e sintesi di eventuali effettivi danni o reazioni da parte dei partecipanti per l’uso dell’inganno

• Una descrizione delle alternative di inganno, che sono stati considerati e una spiegazione del perché queste alternative sono state respinte

§46.116(d) Un IRB può approvare una procedura di autorizzazione che non comprendono, o che altera, alcuni o tutti gli elementi di consenso informato stabiliti nella presente sezione, o derogare ai requisiti per ottenere il consenso informato fornito IRB, reperti e documenti che:

• L’attività di ricerca riguarda non oltre il minimo rischio per i soggetti;

• La rinuncia o l’alterazione non pregiudicano i diritti e il benessere dei soggetti;

• La ricerca non potrebbe praticamente essere effettuata senza la rinuncia o l’alterazione; e

• Se del caso, i soggetti saranno forniti con ulteriori informazioni pertinenti dopo la partecipazione.

Politica approvata settembre 2011.

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